Statuto

STATUTO ASSOCIAZIONE “IL GIRASOLE” ONLUS, Approvato l’11 aprile 2016

Articolo 1
Costituzione, denominazione, sede e durata

1.1 È costituita nel 2006 l’associazione di volontariato denominata “Il Girasole” Onlus (d’ora in poi “Associazione”), con sede in Milano.
1.2 Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede nell’ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre località della Regione Lombardia.
1.3 La durata dell’Associazione è illimitata.

Articolo 2
Finalità e attività

2.1 L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità di carattere sociale e civile mediante l’azione diretta, personale, gratuita e prevalente dei propri soci, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, comma 1, della Legge 266/1991.
L’Associazione è apolitica e si ispira a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia, oltre che ai valori della Caritas Ambrosiana e della Conferenza Regionale Volontariato e Giustizia, che consentono l’effettiva partecipazione alla vita dell’Associazione stessa.
2.2 L’Associazione, nata nella parrocchia di San Vittore al Corpo in Milano, in considerazione del patto di costituzione, intende svolgere attività di reinserimento sociale e di sostegno a favore di persone sottoposte a procedimento penale, di ex detenuti e dei loro familiari; di formazione dei propri soci; di sensibilizzazione per contrastare il pregiudizio e di diffusione della cultura della legalità.
2.3 L’Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale in ambito penitenziario attraverso varie attività che qui si elencano in via esemplificativa, ma non esaustiva:
a) dare ospitalità a persone che beneficiano di permesso premio, a persone sottoposte a misure cautelari o ammesse a misure alternative alla detenzione;
b) favorire l’incontro e/o il colloquio tra persone condannate e la loro rete familiare ospitandole per brevi periodi oppure accogliendo familiari domiciliati in altre regioni italiane o all’estero per favorire l’incontro in  carcere con il congiunto;
c) prestare assistenza e sostegno ai familiari in visita presso gli Istituti penitenziari per il colloquio con il detenuto;
d) prestare sostegno e ospitalità a donne sottoposte a procedimenti penali con figli piccoli;
e) favorire i legami tra persone detenute e loro congiunti, svolgendo attività di  mediazione e orientando – in caso di necessità – ad altri servizi specialistici  del territorio;
f) rispondere alle prime necessità (distribuzione di viveri e altri beni) di  detenuti, ex detenuti, persone sottoposte a procedimenti penali ed  esecuzione penale esterna e dei loro familiari;
g) promuovere iniziative che favoriscano l’autostima e la riconquista della  dignità perduta attraverso l’incontro e il racconto alla società civile;
h) fornire informazioni e orientamento di primo livello a detenuti, ex detenuti e loro familiari favorendo anche l’accesso ai servizi del territorio;
i) ospitare persone che devono svolgere lavori di pubblica utilità durante l’esecuzione penale o in sospensione del procedimento con messa alla prova;
l) sensibilizzare la società civile e la comunità ecclesiale sui problemi della giustizia e dell’esecuzione penale; attivare sempre più persone in azioni concrete a favore di detenuti, ex detenuti e delle loro famiglie;
m) garantire la formazione e l’aggiornamento in materia penale dei soci che operano all’interno dell’Associazione;
n) favorire la collaborazione con altre organizzazioni (pubbliche e/o private) che operano in ambito penitenziario.
2.4 Al fine di svolgere le proprie attività l’Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci.
2.5 L’Associazione può svolgere attività commerciali e produttive marginali, nei modi e nei limiti indicati dalla normativa vigente.
2.6 L’Associazione esaurisce i suoi scopi all’interno del territorio della Regione Lombardia.

Articolo 3
Soci dell’Associazione

3.1 All’Associazione possono aderire tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. L’ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente.
3.2 I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari, sostenitori e onorari.
– I soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell’atto costitutivo.
– I soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell’Associazione, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio Direttivo.
– I soci sostenitori sono coloro che contribuiscono con proposte, sovvenzioni, donazioni o contributi particolari alle attività dell’Associazione. Costoro saranno costantemente informati dell’attività dell’Associazione.
– I soci onorari sono tutti coloro ai quali il Consiglio Direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell’Associazione.
– Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l’adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell’istituzione interessata.
3.3 Nella domanda di ammissione l’aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell’Associazione. L’ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione, deliberandone l’iscrizione nel registro dei soci all’Associazione.
3.4 Ciascun socio maggiore di età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di soci, per l’approvazione e modificazione dello Statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
3.5 Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell’Associazione e il numero dei soci è illimitato.
3.6 La qualifica di socio si perde per:
– dimissioni volontarie;
– decesso;
– esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi statutari e/o persistente violazione delle regole dell’Associazione;
– morosità.
3.7 La perdita della qualifica di socio deve essere dichiarata con delibera del Consiglio Direttivo.
3.8 La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l’esclusione del socio dall’Associazione deve essere comunicata al soggetto interessato, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere al Collegio dei garanti (se
nominato) o all’Assemblea dei soci mediante raccomandata inviata al Presidente dell’Associazione.

Articolo 4
Diritti e doveri dei soci

4.1 I soci sono chiamati a versare un contributo annuale (quota associativa) che non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall’Assemblea annuale convocata per l’approvazione del preventivo. Il contributo è annuale, non è
trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di socio e deve essere versato entro il 31 dicembre dell’esercizio di riferimento.
4.2 Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri.
4.3 I soci hanno il diritto di:
– partecipare alle Assemblee e di votare direttamente o per delega
– far parte dell’elettorato attivo e passivo per le cariche sociali
– conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali
– partecipare alle attività promosse dall’Associazione
– accedere ai documenti e agli atti dell’Associazione
– dare le dimissioni in qualsiasi momento.
4.4 I soci sono tenuti a prestare la propria attività in modo spontaneo, personale e gratuito, senza fini di lucro neppure indiretto e a tenere un comportamento verso gli altri soci e all’esterno animato da spirito di solidarietà e conforme agli
scopi dell’Associazione.
4.5 I soci hanno l’obbligo di:
– osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali
– contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi sociali con la propria attività gratuita e volontaria, secondo gli indirizzi degli organi direttivi
– versare il contributo associativo annuale stabilito dall’Assemblea
– svolgere le attività preventivamente concordate con i referenti e deliberate dagli organi sociali
– astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell’Associazione.
4.6 Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, secondo opportuni
parametri validi per tutti i soci preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall’Assemblea. Le attività dei soci sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’Associazione.

Articolo 5
Organi sociali dell’Associazione

5.1 Organi dell’Associazione sono:
– Assemblea degli soci
– Consiglio Direttivo
– Presidente.
5.2 L’Assemblea, inoltre, può istituire:
– Il Revisore dei conti
– Il Collegio dei garanti.
5.3 Gli organi sociali, il revisore dei conti e il Collegio dei garanti hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermati.

Articolo 6
Assemblea degli soci

6.1 L’Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore del contributo versato.
6.2 L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione in via ordinaria almeno una volta all’anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell’Associazione.
6.3 La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo (1/10) dei soci.
6.4 L’Assemblea ordinaria viene convocata per:
– l’approvazione del programma e del preventivo economico per l’anno successivo
– l’approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (bilancio consuntivo) dell’anno precedente
– l’esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.
6.5 Altri compiti dell’Assemblea ordinaria sono: – eleggere i componenti del Consiglio Direttivo
– eleggere i componenti del Collegio dei garanti (se presente)
– eleggere il Revisore dei conti (se presente)
– approvare gli indirizzi e il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo
– ratificare i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza
– approvare eventuale regolamento interno all’uopo predisposto dal Consiglio Direttivo
– fissare l’ammontare della quota associativa annuale (dimezzato per soci di età compresa tra i 18 e i 28 anni).
6.6 L’Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello Statuto o di scioglimento e liquidazione dell’Associazione.
6.7 Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione sono richieste le maggioranze indicate nell’art. 15.
6.8 L’Assemblea è convocata, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell’avviso di convocazione inviata tramite lettera o tramite telefax o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, oppure mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell’Associazione. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, del luogo, dell’ora e della data dell’adunanza.
6.9 L’Assemblea può comunque deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso che il numero dei soci diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l’individuazione di una sede adatta.
6.10 In prima convocazione l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci presenti in proprio o per delega.
6.11 In seconda e nelle successive convocazioni è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci, in proprio o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell’Assemblea
ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
6.12 Ciascun socio può essere portatore fino a un massimo di tre deleghe di altri soci purché abbiano ricevuto e preso visione del testo da votare. Per l’elezione dei membri del Consiglio Direttivo il voto è segreto, pertanto non sono ammessi voti per delega). All’apertura di ogni seduta l’Assemblea elegge un segretario che dovrà redigere il verbale e sottoscriverlo con il Presidente.
6.13 All’apertura di ogni seduta l’Assemblea elegge un segretario che dovrà redigere
il verbale e sottoscriverlo con il Presidente.
6.14 Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale, che va anche trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Articolo 7
Il Consiglio Direttivo

7.1 L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 3 a 5 consiglieri, nominati dall’Assemblea fra i propri soci, comunque da definirsi in numero dispari.
7.2 I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
7.3 Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente e il vice Presidente.
7.4 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri. Essi decadono automaticamente qualora siano assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’Assemblea con la maggioranza dei due terzi (2/3) dei soci.
7.4.1 Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.
7.4.2 Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
7.4.3 Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.
7.4.4 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.
7.4.5 Le decisioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
7.4.6 Di ogni riunione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.
7.5 Compete al Consiglio Direttivo:
– compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all’Assemblea;
– predisporre l’eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell’Associazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
– sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il preventivo e il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario;
– determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendo e coordinando l’attività e autorizzando la spesa;
– eleggere il Presidente e il vice Presidente;
– nominare il segretario e il tesoriere o il segretario/tesoriere che può essere scelto anche tra persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non soci;
– accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
– deliberare in merito all’esclusione dei soci;
– ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
– assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
– istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
– nominare, all’occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall’Associazione, il direttore deliberandone i relativi poteri.
7.6 Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri poteri a uno o più membri del Consiglio stesso.
7.7 Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Articolo 8
Presidente

8.1 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranza dei voti e dura in carica tre anni.
8.2 Il Presidente:
– ha la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
– dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
– può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da pubbliche amministrazioni, da enti e da privati, rilasciandone quietanze liberatorie;
– ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria e amministrativa;
– presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
– convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione;
– conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo;
– in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
8.3 In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l’approvazione della relativa delibera.
8.4 Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del vice Presidente fa piena prova dell’assenza per impedimento del Presidente.

Articolo 9
Il Revisore dei conti

9.1 L’Assemblea può deliberare l’istituzione del revisore dei conti, che resta in carica tre anni. Il Revisore dei conti deve essere iscritto all’albo dei revisori contabili. L’eventuale nuovo revisore nominato nel corso del mandato scade al termine del mandato originario.
9.2 Il Revisore dei conti:
– esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti; – agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un socio;
– può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo;
– riferisce annualmente all’Assemblea con relazione scritta e trascritta nell’apposito registro dei revisori dei conti.

Articolo 10
Collegio dei garanti

10.1 L’Assemblea può eleggere un Collegio dei garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non soci. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
10.2 Il Collegio:
– ha il compito di esaminare le controversie tra gli soci, tra questi e l’Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
– giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

Articolo 11
Gratuità delle cariche

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell’interesse dell’Associazione.

Articolo 12
Patrimonio ed entrate

12.1 Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
– da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;
– donazioni, finanziamenti, erogazioni e lasciti destinati esplicitamente ad incremento del patrimonio;
– contributi da soggetti/enti pubblici e/o privati destinati esplicitamente ad incremento del patrimonio;
– da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
12.2 Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
– contributi annuali dei soci;
– contributi di privati; – contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
– contributi di organismi internazionali;
– donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
– rimborsi derivanti da convenzioni;
– rendite dì beni mobili o immobili pervenuti all’Associazione a qualunque titolo;
– entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
– fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi.
12.3 I fondi sono depositati presso gli Istituti di credito stabiliti dal Consiglio Direttivo. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme disgiunte del Presidente o del tesoriere salvo diversa deliberazione specifica del Consiglio Direttivo.

Articolo 13
Esercizio sociale e bilancio

13.1 Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei revisori, se previsto, almeno 30 giorni prima della presentazione all’Assemblea.
13.2 Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.
13.3 Il bilancio coincide con l’anno solare.
13.4 Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività di cui all’articolo 3. È vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione.

Articolo 14
Modifiche allo Statuto e scioglimento dell’Associazione

14.1 Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all’Assemblea da uno degli organi dell’Associazione o da almeno un decimo (1/10) dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea con la presenza di almeno tre quarti (3/4) dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
14.2 Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell’Associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) dei soci, dall’Assemblea dei soci convocata con specifico ordine del giorno.
14.3 I beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell’Assemblea che nomina il liquidatore e
comunque secondo il disposto dell’art. 5, comma 4 della legge 266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli soci.

Articolo 15
Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, alla Legge n. 266 dell’11 agosto 1991, alla legislazione regionale sul volontariato, al D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e alle loro eventuali variazioni.